Bozza di Regolamento didattico dei corsi di studio della Facoltà di Scienze del Fumetto Il presente Regolamento, emanato in conformità all'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, delle norme dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, nonché delle disposizioni contenute nell'art. 11, 2° comma e della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 12 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, specifica gli aspetti organizzativi dei singoli corsi di studio. In conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, l'Università assicura la periodica revisione di questo regolamento, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa Art. 1: Ordinamento didattico La Facoltà di Scienze del Fumetto presenta la seguente offerta formativa, la quale riproduce il contenuto degli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio presentati al Consiglio di Facoltà ed approvati con delibera dell'11 gennaio 2001. * Laurea di Base in Sceneggiatura Western * Laurea di Base in Topi e Paperi * Laurea Specialistica in Horror e Thriller * Laurea Specialistica in Papaveri e Papere Art. 2: Piano degli insegnamenti Il piano degli insegnamenti, nonché dei crediti complessivi assegnati ad ogni singolo Corso di Laurea è riportato in appendice e riproduce il contenuto dell'offerta formativa approvata dal Consiglio di Facoltà con delibera dell'11 gennaio 2001. Art. 3: Obiettivi formativi Gli obiettivi formativi di ogni singolo Corso di Laurea sono riportati in appendice e riproducono il contenuto dell'offerta formativa approvata dal Consiglio di Facoltà con delibera dell'11 gennaio 2001. Art. 4: Requisiti di ammissione ai corsi di studio Ai fini dell'iscrizione ai Corsi di Studio, la Facoltà prevede il superamento di prove di accesso in vignettistica e didascalie. Tali prove si ritengono superate con la presentazione da parte dello studente dell'attestato di frequenza ai corsi di vignettistica e didascalie organizzati ogni anno dalla Facoltà di Scienze del Fumetto nelle ultime due settimane di settembre o con crediti preacquisiti con la frequentazione di corsi specialistici fuori della Facoltà, di cui si richiede specifica certificazione. Art. 5: Aree didattiche integrate Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento didattica d'Ateneo, la Facoltà prevede l'istituzione di aree didattiche integrate. Tali aree didattiche riuniscono i Corsi di laurea di primo livello e le lauree specialistiche che condividono la medesima area tematica, e sono: * l'area Sceneggiatura; * l'area Dialoghi; * l'area Disegno. Art. 6: Consigli di Corsi di studio Le aree didattiche integrate di cui all'art. 5 di questo regolamento si dotano di appositi Consigli, costituiti da tutti i docenti afferenti al corso, compresi i rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio di Facoltà. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. I Consigli hanno il compito di: * coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree specialistiche; * esaminare ed approvare le domande studenti delle rispettive aree didattiche; * formulare proposte e pareri, in ordine al Regolamento Didattico d'Ateneo, attinenti alle aree didattiche di propria competenza, nonché formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo; * proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione o la disattivazione di insegnamenti; * studiare apposite forme di valutazione dei crediti acquisiti dallo studente. Art. 7: Organizzazione dell'attività didattica Tutti gli insegnamenti impartiti nei Corsi di Laurea e nei corsi di Laurea specialistica si svolgono attraverso lezioni, seminari ed esercitazioni. Possono essere altresì articolati in più moduli. Le lezioni sono tenute nei periodi indicati dal Calendario accademico. L'interruzione delle lezioni per prove di verifica intermedie sarà previsto anno per anno e pubblicizzato nel Calendario accademico. Art. 8: Frequenza L’obbligo di frequenza è previsto per tutte le attività formative dei corsi di laurea nella misura di 2/3 delle ore di didattica in aula o in laboratorio. A tale scopo sono previste modalità di accertamento delle presenze. La struttura didattica potrà tuttavia valutare la possibilità, per gli studenti che per motivi documentati non sono in grado di ottemperare all’obbligo di frequenza, di istituire corsi di didattica a distanza, corsi serali ed eventuali modalità di accertamento della preparazione degli studenti non frequentanti. La frequenza degli studenti è libera e non è soggetta ad alcun vincolo al fine del superamento dell'esame Art. 9: Esami e verifiche Tutti gli insegnamenti impartiti nei corsi di Laurea e Laurea Specialistica si concludono con un esame che può essere svolto in forma scritta, orale o in forma scritta e orale, secondo modalità concordate dai Presidenti dei Consigli dei corsi di studio interessati e i titolari degli insegnamenti. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Corso di Studio. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente. La votazione viene espressa in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del Corso, e si risolveranno in un riconoscimento di “idoneità”. L'acquisizione dei crediti assegnati ad attività formative diverse dagli insegnamenti consiste nel superamento di altre prove di verifica (prove scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, test, etc.) appositamente studiate dal Consiglio di Corso di Studi competente allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento. Art. 10: Tutorato La Facoltà, anche con il supporto della Commissione didattica di programmazione e di coordinamento, fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti; assicura altresì adeguate forme di tutorato destinate a migliorare l'incidenza formativa dell'esperienza universitaria, orientando e assistendo l'attività dello studente, anche in relazione al superamento delle prove di profitto e all'inserimento nel mondo del lavoro. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, i docenti possono essere coadiuvati da dottorandi di ricerca iscritti almeno al secondo anno e da titolari di assegni di ricerca almeno al secondo anno di fruizione. Art. 11: Regole di passaggio da un anno di corso al successivo Il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno del Corso di Laurea è consentito previo superamento di almeno un terzo dei crediti previsti per il primo anno di Corso. Art. 12: Prove finali e conseguimento dei titoli di studio Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I Consigli dei Corsi di studio interessati disciplinano le modalità della prova, che può comprendere un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione, e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità dell'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale. I crediti acquisiti dallo studente nel corso della carriera confluiscono in unità di valutazione definite dai Consigli dei Corsi di Studio di cui all'art. 6 di questo Regolamento, che sono relative alle aree didattiche integrate e definiscono il criterio per la valutazione finale. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento dei titoli di studio sono nominate dai Presidenti dei Consigli didattici interessati e sono composte da almeno sette membri di cui la maggioranza deve essere costituita da docenti afferenti al Consiglio didattico che rilascia il titolo. Il voto di laurea è espresso in 110/110. Art. 13: Norme transitorie e finali Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli immatricolati a partire dall'anno accademico 2001/2002. Tutti gli altri studenti hanno diritto di osservare la disciplina in vigore precedentemente; gli studenti iscrittisi prima dell'anno accademico 2001/2002 possono chiedere di optare per la disciplina degli studi prevista da questo regolamento, presentando domanda entro il 15 luglio 2001, per gli anni di corso che sono stati attivati. Fino all'attivazione dei Consigli di Corso di studio e alla nomina dei Presidenti, le relative competenze sono attribuite rispettivamente al Consiglio di Facoltà e al Preside della Facoltà. Le rappresentanze studentesche e del personale tecnico amministrativo, fino alla designazione delle nuove componenti, saranno quelle già elette in seno al Consiglio di Facoltà. Appendice OMISSIS